COSTITUZIONE IN MORA
In caso di ritardato o mancato pagamento oltre il termine della scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal Contratto, al Cliente Domestico sulle somme scadute sarà applicato l’interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 8 (otto) punti percentuali. Al Cliente Non Domestico, in caso di ritardato o mancato pagamento oltre il termine di scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal Contratto, sarà applicato l’interesse di mora pari a quanto previsto e disciplinato dal D.lgs. 231/02 in vigore alla data dell’inadempimento. I maggiori costi sostenuti e le spese per l’incasso di fatture non regolarmente pagate secondo le modalità stabilite dal Contratto, saranno a carico del Cliente, al quale verranno automaticamente addebitate.
Il Fornitore si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 1194 Codice Civile (“Imputazione del pagamento agli interessi”), il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento, e successivamente al capitale, indipendentemente dall’eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente.
In caso di mancato o parziale pagamento alla scadenza della fattura, trascorsi almeno 2 (due) giorni solari dalla data di scadenza della fattura, Be One avrà facoltà di costituire in mora il Cliente, con diffida inviata a mezzo raccomandata A/R o altra comunicazione equivalente, indicando il termine ultimo per il pagamento pari ad almeno 7 (sette) giorni solari dalla data di invio della stessa da parte Be One, e richiedendo l’invio dei documenti dai quali si evinca l’avvenuto pagamento all’indirizzo e-mail pagamenti@beonespa.it.
Be One, senza dilazione né altro avviso e fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito, potrà richiedere al distributore la sospensione della Fornitura non prima che siano trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida e comunque non prima di 40 (quaranta) giorni solari dalla notifica al cliente della diffida. Le spese relative all’azione di diffida ed agli eventuali solleciti di pagamento inviati saranno addebitate al Cliente, salvo in ogni caso il rimborso degli ulteriori costi ed il risarcimento dei danni subiti da Be One.
Nel caso in cui il Cliente sia connesso in Bassa Tensione e sussistano le condizioni tecniche del Contatore, prima di procedere alla sospensione della Fornitura, Be One ridurrà la potenza di emissione ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione della potenza, in caso di persistente inadempimento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura.
In qualunque evenienza il Cliente è tenuto a consentire al distributore il libero accesso ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura.
Decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla sospensione per morosità senza che il Cliente abbia fornito adeguata documentazione e/o prova dell’avvenuto pagamento della/e fattura/e insoluta/e, Be One potrà dichiarare risolto il Contratto di Fornitura richiedendo al Distributore elettrico/gas la cessazione amministrativa per morosità del PDR e/o la rimozione del POD moroso dal contratto di trasporto e dispacciamento.
Qualora il distributore non abbia potuto provvedere alla sunnominata sospensione della Fornitura (ad esempio a causa del Contatore non accessibile), Be One avrà facoltà di richiedere l’interruzione della Fornitura attraverso intervento tecnico più complesso (ad esempio taglio colonna o taglio diramazione) ed in tal caso il Contratto sarà risolto all’atto dell’esecuzione dell’intervento da parte del distributore.
La riattivazione della Fornitura sarà possibile a fronte del pagamento delle somme dovute e di invio di idonea comunicazione a Be One dell’avvenuto pagamento che consenta a Be One di inoltrare al distributore la richiesta secondo le tempistiche previste per il Gas dal TUDG – RQDG e per l’Energia Elettrica del TIQE.
Be One non sospenderà la Fornitura limitatamente ai seguenti casi:
– non sia stata effettuata da Be One la comunicazione della costituzione in mora, nel modo sopra indicato;
– il Cliente abbia comunicato a Be One l’avvenuto pagamento secondo le modalità indicate nella comunicazione di messa in mora di cui sopra;
– l’importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all’ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata da Be One e comunque inferiore ad un ammontare medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
– Be One non abbia fornito una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito del malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore Energia Elettrica e/o Gas, fatta salva la previsione relativa al reclamo scritto presentato dal Cliente oltre 10 (dieci) giorni solari dal termine fissato per il pagamento nella fattura oggetto di contestazione per consumo anomalo, ai sensi dell’art. 5.2 bis lett. b) del TIMG e dell’art. 4.3 bis lett. B) del TIMOE.
Be One corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a:
a) € 30,00 (trenta/00 euro) nel caso in cui la Fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) € 20,00 (venti/00 euro) nel caso in cui la Fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: I) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; II) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio; III) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per sospensione della Fornitura per morosità.
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