Costituzione in Mora

Ritardato o mancato pagamento

In caso di ritardato o mancato pagamento oltre il termine di scadenza, fatto salvo ogni ulteriore diritto derivante dal Contratto:

  • al Cliente Domestico saranno applicati, sulle somme scadute, interessi di mora calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali;
  • al Cliente Non Domestico saranno applicati interessi di mora ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2002, nella versione vigente alla data dell’inadempimento, nella misura del tasso BCE maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

Eventuali maggiori costi sostenuti e le spese relative all’incasso di fatture non regolarmente pagate secondo le modalità previste dal Contratto saranno integralmente a carico del Cliente e verranno automaticamente addebitati.

Ai sensi dell’art. 1194 del Codice Civile (Imputazione del pagamento agli interessi), il Fornitore si riserva il diritto di imputare i pagamenti ricevuti prioritariamente alla copertura degli interessi maturati alla data del pagamento e, successivamente, al capitale, indipendentemente da eventuali diverse indicazioni fornite dal Cliente.

 

 

Costituzione in mora e Sospensione della fornitura

In caso di mancato o parziale pagamento alla scadenza della fattura, trascorsi almeno 2 (due) giorni solari dalla data di scadenza, Be One avrà facoltà di costituire in mora il Cliente mediante diffida inviata tramite raccomandata A/R o altro mezzo di comunicazione equivalente.

La comunicazione indicherà un termine ultimo per il pagamento non inferiore a 7 (sette) giorni solari dalla data di invio della diffida e richiederà l’invio della documentazione attestante l’avvenuto pagamento all’indirizzo e-mail: [email protected] e, un ulteriore termine decorso il quale, senza che il pagamento sia stato effettuato, Be One senza ulteriore preavviso e fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito potrà richiedere al distributore la sospensione della Fornitura:

  • non prima che siano trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento indicato nella diffida;
  • e comunque non prima di 40 (quaranta) giorni solari dalla notifica della diffida al Cliente.

Qualora il Cliente domestico con fornitura di energia elettrica sia connesso in Bassa Tensione e sussistano le condizioni tecniche del contatore, prima di procedere alla sospensione della Fornitura, Be One potrà disporre la riduzione della potenza erogata a un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione della potenza, in caso di persistente inadempimento, si procederà alla sospensione della Fornitura. Il Cliente è in ogni caso tenuto a consentire al distributore libero accesso ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura.

Le spese relative alla diffida e agli eventuali solleciti di pagamento saranno addebitate al Cliente, fatto salvo il diritto al rimborso di ulteriori costi e al risarcimento degli eventuali danni subiti da Be One.

 

Riattivazione della fornitura

La riattivazione della Fornitura potrà avvenire a seguito:

  • del pagamento integrale delle somme dovute;
  • dell’invio a Be One di idonea comunicazione attestante l’avvenuto pagamento, tale da consentire l’inoltro al distributore della richiesta di riattivazione nei termini previsti dalla normativa vigente.

Le tempistiche di riattivazione sono disciplinate:

  • per il Gas, dal TUDG- RQDG;
  • per l’Energia Elettrica, dal TIQE.

Risoluzione del contratto

Decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla sospensione per morosità, senza che il Cliente abbia fornito idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle fatture insolute, Be One potrà dichiarare risolto il Contratto di Fornitura, richiedendo al distributore elettrico e/o gas:

  • la cessazione amministrativa per morosità del PDR;
  • la rimozione del POD moroso dal contratto di trasporto e dispacciamento.

Qualora il distributore non possa procedere alla sospensione della Fornitura (ad esempio per contatore non accessibile), Be One potrà richiedere l’interruzione della Fornitura mediante intervento tecnico più complesso (ad esempio taglio colonna o taglio diramazione). In tal caso, il Contratto si intenderà risolto al momento dell’esecuzione dell’intervento.

 

 

Casi di mancata sospensione

Be One non procederà alla sospensione della Fornitura nei seguenti casi:

  • mancato invio della comunicazione di costituzione in mora secondo le modalità sopra indicate;
  • avvenuta comunicazione, da parte del Cliente, del pagamento secondo le modalità previste nella diffida;
  • importo insoluto inferiore o pari all’ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata da Be One e, in ogni caso, inferiore all’importo medio stimato relativo a un ciclo di fatturazione;
  • mancata risposta motivata a un eventuale reclamo scritto relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore, fatto salvo il caso di reclamo presentato oltre 10 (dieci) giorni solari dal termine di pagamento indicato nella fattura oggetto di contestazione per consumo anomalo, ai sensi dell’art. 5.2 bis, lett. b) del TIMG e dell’art. 4.3 bis, lett. b) del TIMOE.

 

 

Indennizzi automatici

Be One corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a:

a) € 30,00 (trenta/00 euro) nel caso in cui la Fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza in assenza dell’invio della comunicazione di costituzione in mora;

b) € 20,00 (venti/00 euro) nel caso in cui la Fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante, alternativamente:

I) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
II) il mancato rispetto del termine massimo intercorrente tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio;
III) il mancato rispetto del termine minimo intercorrente tra la scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice della sospensione della Fornitura per morosità.